GAS RADON: SCADENZE 101/2020
Integra ricorda la scadenza normativa del 27 agosto 2022 per la redazione della relazione della concentrazione Radon. Poichè le misurazioni dovranno avere durata di un anno, è necessario installare i rilevatori il prima possibile.
COS’È IL GAS RADON?
Il Radon è una sorgente di radiazioni naturali che rappresenta un pericolo per la salute. Necessario è il monitoraggio costante degli ambienti di lavoro al fine di agire efficacemente sulla prevenzione del rischio stesso.
IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO 101/2020
Il decreto introduce nel sistema regolatorio di radioprotezione diverse novità per quanto concerne la protezione dall’esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, approfondendo il quadro regolatorio che era stato introdotto con il decreto legislativo 230/1995 e successivamente con il decreto legislativo 241/2000.
Il D.Lgs 101/2020 ha indicato come obbligo del datore di lavoro, la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria qualora vi sia la presenza di:
◉ luoghi di lavoro sotterranei
◉ luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, localizzati in aree di cui all’articolo 11 ovvero in aree considerate prioritarie stabilite a livello regionale che verranno a breve definite da Regione Lombardia
◉ specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione radon di cui all’articolo 19
◉ stabilimenti termali.
Nel caso in cui la concentrazione media annua di attività del Radon non superi il livello di riferimento indicato nell’art. 12, il Datore di Lavoro deve elaborare e conservare, per otto anni, un documento contenente l’esito delle misurazioni. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio.
Il Datore di Lavoro ripete le misurazioni ogni otto anni, o ogni qualvolta si effettuano interventi che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra e interventi volti a migliorare l’isolamento termico.
Nel caso in cui la concentrazione media annua di attività di Radon in aria supera il livello di riferimento, il Datore di lavoro deve adottare misure correttive intese a ridurre la concentrazione al livello più basso ragionevolmente ottenibile. Queste misure devono essere completate entro 2 anni dal rilascio della relazione tecnica e sono verificate, sotto il profilo dell’efficacia, attraverso nuove misurazioni. Il Datore di Lavoro deve garantire il mantenimento nel tempo delle misure correttive e ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale.
Qualora, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di Radon resti superiore al livello di riferimento, il Datore di Lavoro, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, effettua la valutazione delle dosi efficaci annue o delle corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in cui i risultati siano inferiori ai valori indicati all’articolo 12, il datore di lavoro tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media annua di attività di radon in aria al livello di riferimento. Il datore di lavoro deve conservare i risultati per un periodo non inferiore a dieci anni.
Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori indicati all’articolo 12, il Datore di lavoro adotta i provvedimenti previsti dal Titolo XI che descrive le disposizioni che vengono applicate all’esposizione dei lavoratori, gli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, gli obblighi dei lavoratori e l’ottimizzazione della protezione, tramite provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di dose e alle condizioni di esposizione.
Per maggiori informazioni:
031 333 88 84
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